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centro tecnico litoraneo

Covid_19

La Giunta Regionale ha emanato un nuovo decreto per le riaperture

con il decreto DPGR 146 del 05.05.2020, con il quale si da la possibilità di riaprire alcune attività, ed in particolare:

  • il commercio al dettaglio di natanti e biciclette
  • il noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature
  • le attività di conservazione e restauro di opere d’arte e i servizi di tolettatura degli animali da compagnia.

queste aperture si vanno ad aggiungere a quelle già disposte con decreto DPGR 144 del 30.04.2020 con cui si disponeva:

  • sono consentiti gli spostamenti con motocicli, all’interno del territorio regionale, con due persone a bordo, purchè conviventi
  • è consentita la raccolta di funghi e di asparagi selvatici (a titolo esemplificativo e non esaustivo) nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone
  • è’ consentita la manutenzione dei camper. E’ esclusa ogni attività ludico ricreativa tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, picnic,
    barbecue etc

Regole da rispettare

Per quanto riguarda il decreto del 5 Maggio:

  • sono consentiti i servizi di cura degli animali da compagnia di cui al codice ateco 96.09.04. L’attività di allenamento e di addestramento dei cani compresi quelli di guida per i non vedenti e di salvamento è consentita esclusivamente nei centri specializzati e nelle aree previste ed autorizzate allo scopo , senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente.
    L’attività dovrà essere svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di Addestramento e Allenamento cani e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19. È consentito l’accesso ai canili e gattili nel territorio regionale ai fini dell’adozione, previo
    appuntamento telefonico o con strumenti informatici, presenza di una sola persona , rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19,
  • L’orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato di cui all’ordinaza n. 24 del 28 aprile 2020 è sostituito dal seguente :
    – orario di apertura dalle ore 07 alle ore 21,

Per il decreto del 30 Aprile:

  • sono consentiti gli spostamenti con motocicli, all’interno del territorio regionale, con due persone a bordo, purchè conviventi,
  • è consentita la raccolta di funghi e di asparagi selvatici (a titolo esemplificativo e non esaustivo) nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone,
  • è consentita la manutenzione dei camper. E’ esclusa ogni attività ludico ricreativa tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, picnic,
    barbecue etc,
  • le attività di cui ai precedenti articoli dovranno essere espletate nel rispetto di quanto previsto dai DPCM, garantendo tutte le norme di sicurezza relative alla limitazione del contagio da COVID-19,
  • il presente decreto entra in vigore alle ore 00.00 del 5 maggio 2020,
  • le violazioni delle presenti disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 400,00, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 19/2020,
  • a far data dal 05 maggio 2020 è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale,
  • a far data dal 05 maggio 2020 è consentita l’attività di tutte le imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane di cui alla L.443/1985 e della L.R.20/2003 che svolgono attività non aperte al pubblico. L’attività e consentita per le imprese che non si avvalgono di dipendenti ma nelle quali il lavoro viene svolto esclusivamente dal titolare, dai collaboratori familiari o soci partecipanti al lavoro. L’attività deve essere svolta con la presenza all’interno del laboratorio di una sola persona (titolare, collaboratore familiare, o da un socio partecipante). La presenza di più di una persona è consentita solo nel caso di convivente,
  • è consentita l’attività previa sanificazione dei locali e, nel caso in cui nello stesso laboratorio l’attività sia svolta da più persone come sopra descritta si dovrà rispettare il distanziamento sociale dei posti di lavoro, nonché l’uso delle mascherine e dei guanti. La sanificazione dovrà avvenire con cadenza giornaliera. La consegna delle forniture e la consegna dei prodotti dovrà avvenire, previo appuntamento, assicurandosi che il tempo di permanenza sia quello strettamente necessario alla consegna della merce e dei documenti di trasporto. nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2010.

Articolo a cura di Yari Dal Piaz, geometra e Andrea Sabbatini, perito industriale