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Prevenzione incendio nei condomini: le nuove regole in vigore dal 6 maggio.

Prevenzione incendi nei condomini: il 2019 porta una rivoluzione nella normativa antincendio nei condomini, è stato infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale il  decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019. Il decreto apporta modifiche al D.M. n° 246/1987 per quello che riguarda le norme di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione.

Nuove regole dal 6 maggio 2019

Il decreto entrerà in vigore il 6 maggio 2019 e le nuove regole si applicheranno da subito agli edifici di nuova realizzazione. Per quanto riguarda gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ci sarà un anno di tempo, fino al 6 maggio 2020, per adottare le misure gestionali, come l’installazione di estintori ed altri dispositivi antincendio e due anni, fino al 6 maggio 2021, per adeguarsi all’obbligo di installazione di impianti di segnalazione manuale dell’incendio e sistemi di allarme vocale.

Quali sono le nuove regole?

Il nuovo decreto prevede quattro livelli di prestazione che cambiano in base all’altezza dell edificio. Le misure da adottare saranno più semplici per gli edifici più bassi fino alle più complesse per gli edifici più alti:

  • livello di prestazione 0: edifici con un’altezza compresa tra 12 metri e 24 metri;
  • livello di prestazione 1: edifici con un’altezza compresa tra 24 metri e 54 metri;
  • livello di prestazione 2: edifici con un’altezza superiore a 54 metri e fino ad 80 metri;
  • livello di prestazione 3: edifici con altezza superiore ad 80 metri;

Per l’ultima categoria, inoltre, scatterà l’obbligo di nominare un coordinatore per la gestione dell’emergenza. Tutte le misure da adottare avranno lo scopo di far mantenere comportamenti corretti in caso di incendio, attivare la corretta procedura di richiesta di soccorso e far raggiungere ai residenti un luogo sicuro. Si dovranno inoltre mantenere condizioni di sicurezza delle parti comuni e garantire l’efficienza degli impianti e dispositivi antincendio.

Va ricordato che l’altezza antincendio dell’edificio non è la normale altezza del fabbricato, questa si misura infatti dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile al livello esterno più basso, secondo la definizione del D.M. del 30 novembre 1983. 

Requisiti per le facciate dei condomini

Si dovranno adottare anche delle misure per evitare che un incendio originato all’interno di un edificio si propaghi attraverso le facciate e coinvolga altri compartimenti, ma anche per evitare che parti di facciata possano cadere ostacolando l’esodo delle persone. Le misure di sicurezza per le facciate saranno applicate soltanto a:

  • nuovi edifici di civile abitazione;
  • edifici esistenti oggetto di intervento successivo all’entrata in vigore del decreto che comporti il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie totale delle facciate stesse;

Non si applicheranno ad edifici che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano gia’ in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità, ossia che, siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 3 del dpr 151/2011.