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centro tecnico litoraneo

Bonus e finanziamenti

Bonus facciate 2020: che cos’è? come funziona? quali sono le detrazioni? requisiti richiesti?

Le zone ammesse al bonus

L’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:

  • la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Aspetti fondamentali del bonus facciate

  • la detrazione vale senza alcun limite di spesa per singole unità familiari (ville, villette, casa privata, singolo condominio);
  • si accede allo sconto fiscale anche in caso di lavori di manutenzione ordinaria, cioè basta semplicemente tinteggiare le pareti esterne di un edificio.

Cos’è una facciata

Nella definizione di facciata rientrano “i parapetti delle terrazze e delle balconate che, da una parte, rappresentano la proiezione della proprietà individuale, consentendone godimento esclusivo e possibilità di affaccio e, dall’altra, si pongono come elementi esterni aventi un’attitudine funzionale legata al decoro dell’edificio, che è bene di godimento collettivo” (App. Salerno 16 marzo 1992, in Giur. merito 1994, 52).

Sono quindi definibili facciate le parti condominiali relative:

  • a) alla parte esterna dei parapetti;
  • b) al cornicione;
  • c) a cimose, basamenti, frontali e pilastrini.

Quindi le spese ammesse al Bonus riguardano:

  • intonacatura;
  • verniciatura;
  • pulitura;
  • tinteggiatura esterna;
  • rifacimento di ringhiere;
  • decorazioni;
  • marmi di facciata;
  • balconi;
  • restauro marmi di facciata;
  • impianti pluviali, le grondaie per intenderci;
  • interventi sulle strutture opache della facciata.

In definitiva: ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi in esame esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Spese escluse dal bonus

Sono escluse dal bonus le spese per:

  • impianti di illuminazione;
  • cavi TV;
  • infissi (per il quale è previsto un bonus).

I requisiti per l’accesso

Hanno diritto al bonus facciate non soltanto i proprietari o i titolari dei diritti reali sull’immobile ma anche l’inquilino ed il comodatario.

L’accesso alla detrazione è possibile per soggetti Irpef e, sino a differente indicazione, anche per soggetti IRES.  Nel dettaglio possono beneficiare della detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate:

  • il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione);
  • l’inquilino;
  • il comodatario;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, ma solo per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce.

Inoltre, hanno diritto al bonus facciate, purché sostengano effettivamente le spese e siano documentate sulle fatture e sui bonifici:

  • il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado);
  • il componente dell’unione civile;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.

Regole per la fruizione

Così come per l’ecobonus e gli altri sgravi fiscali similari, i pagamenti relativi al Bonus Facciate devono essere tracciabili (bonifico bancario e similari). La detrazione è spalmabile su 10 anni.

Il Bonus Facciate, inoltre, sarà cumulabile con tutte le altre misure di risparmio energetico (ecobonus, bonus ristrutturazioni, ecc.).